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Il Jesuit Social Network-Italia è una Federazione che riunisce attività di solidarietà sociale nate dall'opera dei gesuiti (Compagnia di Gesù) o da laici collegati ad essi, in Italia.
Domenica 5 Settembre 2010 | | ore:20.05


STATUTO JESUIT SOCIAL NETWORK ITALIA

 

Denominazione – Sede – Scopi - Attività

Art. 1   E’ costituito il “JESUIT SOCIAL NETWORK ONLUS – Italia” (JSN-Onlus Italia), che riunisce in Federazione le attività di solidarietà sociale della Compagnia di Gesù in Italia (gesuiti italiani). La sede legale è in Roma, presso la curia del Padre Provinciale in via degli Astalli, 16.

 

Art.2    La Federazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui al punto due dell'Art. 10 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 N. 460. Essa non ha scopo di lucro, è apartitica. Essa ha lo scopo di realizzare, favorire ed incrementare iniziative di carattere culturale, formativo, di ricerca, di accoglienza e di assistenza sociale e sanitaria idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine materiale, sanitario, psicologico a favore di soggetti svantaggiati, in difficoltà od emarginati. Per realizzare questi obiettivi la Federazione riunisce gruppi informali, associazioni, fondazioni, cooperative, enti, riviste, centri di studio, di documentazione e di formazione, che siano collegati direttamente o indirettamente con la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, ne condividano le ispirazioni e le linee attuative, e operino accanto o in qualunque modo a soggetti svantaggiati, in difficoltà o emarginati. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.3    La Federazione non ha scopo di lucro, è al servizio del progetto apostolico della Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù per sostenere e incrementare le attività sociali della stessa e inserirle nell’orizzonte internazionale dell’apostolato sociale. La Federazione, pertanto, intende agire in conformità con le linee stabilite dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù e dal Superiore Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù per quanto riguarda l’apostolato sociale nei documenti che essi pubblicheranno e nelle lettere o discorsi che indirizzeranno alla Federazione stessa. Pertanto il Superiore Provinciale d’Italia è il garante ultimo della fedeltà della Federazione al perseguimento degli scopi del presente statuto. L’esercizio di questa garanzia, fino alla possibilità dello scioglimento della Federazione, saranno determinate dal futuro regolamento. La Federazione lavorerà in sintonia con le linee programmatiche e i suggerimenti del Segretario del Preposito Generale per la Giustizia Sociale e collaborerà con esso.

 

Art.4    La Federazione intende realizzare, con il contributo degli organismi che la costituiscono e a vantaggio dei medesimi, le seguenti attività in ambito nazionale e internazionale:

a)      riflessione, analisi, studio e ricerca, anche teologica e spirituale, sui fenomeni sociali, economici, religiosi, culturali e politici, che investono la società tutta e in modo particolare le persone svantaggiate e in difficoltà;

b)      stesura, predisposizione e attuazione di progetti di intervento, anche su proposta dei singoli organismi federati e in partnership con enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali, finalizzati al perseguimento dei fini dei singoli componenti e alla realizzazione delle linee programmatiche dell’apostolato sociale dei gesuiti italiani;

c)      reperimento fondi per la gestione delle attività e dei progetti;

d)      informazione sui fenomeni sociali e sulle condizioni dei soggetti svantaggiati;

e)      pressione sul mondo politico e sulle autorità legislative a difesa dei diritti delle persone deboli, anche attraverso campagne di tutela dei diritti umani, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa quali televisione, radio, giornali, mezzi elettronici e altri mezzi ritenuti di volta in volta opportuni;

f)       partecipazione e rappresentanza in organismi di coordinamento nazionali e internazionali, tanto laici quanto ecclesiali;

g)      interscambio di esperienze significative tra gli organismi federati finalizzato all’individuazione e alla circolazione delle buone prassi;

h)      formazione di operatori, sia laici che religiosi, tanto volontari che collaboratori e dipendenti;

i)        ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Federazione.

 

Adesione

Art.5 L’adesione alla Federazione avviene in seguito alla domanda inviata in forma scritta al Comitato di Presidenza. Questo, fatto le opportune verifiche e approfondimenti, delibera con votazione anche segreta e con maggioranza qualificata dei due terzi l’ammissione del richiedente nell’ambito della Federazione. Il successivo regolamento preciserà i criteri ai quali il Comitato di Presidenza dovrà attenersi per decidere in merito alle richieste di entrare a far parte della Federazione.

Per essere ammesso come socio federato il richiedente dovrà corredare la domanda di adesione con:

1.      delibera del proprio organo decisionale in cui si stabilisce di fare domanda di adesione alla Federazione,

2.      statuto o testo dell’accordo tra i membri, qualora l’organismo si sia dotato di tali strumenti,

3.      un profilo dell’organizzazione che intende federarsi e una descrizione delle sue attività in cui si evidenzi il collegamento con la Compagnia di Gesù italiana e la condivisione dello spirito del suo impegno sociale,

4.      elenco nominativo, completo di indirizzo e codice fiscale, dei componenti degli organi direttivi; tale elenco va aggiornato e inviato ad ogni rinnovo per scadenza o mutamento in corso di mandato.

Non possono federarsi persone singole, ma gruppi o entità strutturate ancorché non aventi personalità giuridica, la rappresentanza dei quali in seno alla Federazione sarà affidata ad uno o più delegati a norma del presente Statuto e del successivo regolamento.

 

Articolazione sul territorio

Art.6    La Federazione può decidere di creare dei gruppi territoriali in una o più regioni limitrofe che perseguano a livello periferico le finalità generali della Federazione stessa. La decisione in merito è presa dall’Assemblea dei Soci che nomina anche i coordinatori territoriali. Il coordinatore riferisce del lavoro svolto all’Assemblea dei Soci e concorda gli obiettivi e le strategie con il Comitato di Presidenza.

Dopo un periodo di esperimento, l’Assemblea dei Soci potrà redigere il regolamento dei gruppi territoriali.

 

Organi della Federazione

Art.7   Organi della Federazione sono:

1.   l’Assemblea dei Soci;

2.   il Comitato di Presidenza;

3.   il Presidente e Vice Presidente

4.   il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L’Assemblea dei Soci

Art.8 L’Assemblea dei Soci è composta, con diritto di voto, dal Comitato di Presidenza e da un rappresentante di ciascun gruppo federato. Al momento dell’adesione, ciascun organismo comunica alla Federazione il nominativo e il recapito del suo rappresentante in seno all’Assemblea dei Soci, impegnandosi a informare con la massima sollecitudine degli avvicendamenti in questa carica.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Federazione coadiuvato dal Segretario Generale. Essa elegge al suo interno sette membri che formeranno il Comitato di Presidenza e i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti che restano in carica per la durata del mandato del Comitato di Presidenza.

L’assemblea fissa le linee programmatiche della Federazione e decide circa le attività da intraprendere in attuazione delle stesse.

Su proposta del Comitato di Presidenza assolve i seguenti compiti:

a)   approva i bilanci preventivi e consuntivi

b)   approva il regolamento,

c)   delibera su ciò che riguarda il patrimonio e il relativo utilizzo, nonché fatti di straordinaria amministrazione e l’ammontare delle quote sociali,

d)   può aprire uffici e rappresentanze in Italia e all’estero,

e)   fissa i criteri per la costituzione dei gruppi territoriali.

Si riunisce ordinariamente una volta all’anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, che può essere inviato anche per posta elettronica, da far pervenire agli aventi diritto con congruo anticipo. E’ validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Delibera a maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto presenti) tranne che per le modifiche del presente statuto per le quali occorre l’approvazione dei due terzi dei soci. Ogni componente avente diritto al voto può essere portatore di una sola delega. Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci anche su proposta del Comitato di Presidenza o dell’Assemblea stessa.

Il Presidente è tenuto a convocare riunioni straordinarie dell’Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci federati.

 

Il Comitato di Presidenza

Art.9    Il comitato di Presidenza è formato da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci e da quattro scelti dal Padre Provinciale. Questi ultimi hanno diritto di voto attivo e passivo all’interno del Comitato. Partecipa al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario Generale. In caso uno dei componenti eletti dall’Assemblea dei Soci rinunci o decada dal proprio ruolo nel Comitato di Presidenza, subentra automaticamente la persona con il numero di voti immediatamente successivo a quello dell’ultimo componente eletto, come risultante dall’ultima elezione effettuata.

Si riunisce almeno quattro volte all’anno e tutte le volte che il Presidente o tre membri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente. In questo caso il presidente convoca entro 30 giorni la riunione.

Esso è lo strumento ordinario di governo della Federazione. Elegge al suo interno, con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Al Comitato vanno presentate le richieste di adesione alla Federazione e decide in merito, anche con votazione segreta. Con il Presidente predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci. Mette in atto le decisioni dell’Assemblea. Nomina il Segretario Generale e i delegati per la gestione degli strumenti operativi e ne determina le funzioni. Redige il Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Predispone, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo del seguente anno solare e, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente, che coincide con l’anno solare.

E’ validamente costituito con la presenza di almeno sei membri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Tranne che non vi siano disposizioni differenti nello statuto e nel regolamento, delibera a maggioranza dei presenti.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

 

Il Presidente

Art.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione presso terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

 

Il Vice Presidente

Art.11 Sostituisce il Presidente quando questi è impossibilitato a presiedere le riunioni o a presenziare eventi o a rappresentare la Federazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12 Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

 

Il Segretario Generale

Art.13 Coadiuva il Presidente e il Comitato di Presidenza nella realizzazione delle linee guida della Federazione, redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza e li invia ai rispettivi membri. Bada alla tenuta del libro soci, dell’inventario e degli altri libri sociali. È nominato dal Comitato di Presidenza che ne definisce funzioni e responsabilità.

 

Il Tesoriere

Art.14 Cura la tenuta dei libri contabili della Federazione. E’ responsabile della cassa e del patrimonio mobiliare e immobiliare. Con il Presidente ha firma congiunta per tutte le operazioni bancarie e le transazioni che il l’Assemblea dei Soci delibera. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

 

Patrimonio e Fonti di Finanziamento

Art.15 Il patrimonio e le fonti di finanziamento della Federazione sono costituite da:

1. quote associative stabilite dall’Assemblea dei Soci;

2. beni acquisiti;

3. contribuzioni di enti pubblici e privati;

4. donazioni, lasciti ed elargizioni di privati.

 

Perdita della qualifica di “ente federato”

Art.16 La perdita della qualifica di “organismo federato” avviene per:

1.      dimissioni dell’organismo;

2.      morosità nel pagamento delle quote associative;

3.      ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Federazione su decisione del Comitato di Presidenza o del Padre Provinciale della Provincia d’Italia della Compagni di Gesù;

4.      non partecipazione alle attività della Federazione, anche a livello territoriale;

5.      scioglimento dell’organismo.

La perdita della qualifica “organismo federato” avviene con delibera del Comitato di Presidenza e deve essere notificata per iscritto. Contro le decisioni del Comitato è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.

 

Destinazione utili e estinzione

Art.17 E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di estinzione o scioglimento della Federazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


Allegati:
Regolamento Jesuit Social Network ( tipo file: File PDF dim. file: 110 Kb )
Statuto Jesuit Social Network ( tipo file: File PDF dim. file: 188 Kb )

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